top of page

STATUTO

dell’Associazione Culturale

Giorgio Radicula

​

​

Art. 1 DENOMINAZIONE

E’ costituito, con la forma giuridica dell’associazione non riconosciuta, un Ente del terzo Settore denominato

“Associazione Culturale Giorgio Radicula – ETS”

come tale sottoposto alla disciplina di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore). Fino a quando l’associazione non sarà stata iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), dopo l’istituzione del Registro stesso, essa avrà la denominazione

“Associazione Culturale Giorgio Radicula”

​

Art. 2 SEDE

L’associazione ha sede in Pavia, via Porta Nuova n. 4.

​

Art. 3
Attività – Scopo
1. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e

di utilità sociale. L’Associazione si propone di:
- ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo artistico affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione, crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, attraverso l’avvicinamento al mondo dell’arte, un sollievo al proprio disagio.
2. Per il perseguimento delle finalità e dello scopo di cui al precedente comma 1, l’associazione esercita le attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 lett. d) ed i) del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del terzo Settore e precisamente:

  

- l’attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; - l’attività di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura.

Più precisamente l’associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, realizza e sostiene le seguenti attività:

  • ï‚·  attività culturali: convegni, conferenze, seminari, proiezioni di film e documenti, mostre d’arte,

    concerti, lezione–concerto, corsi di musica, incontri di musicoterapia, concorsi di esecuzione

    musicale, concorsi di composizione;

  • ï‚·  attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori

    sociali, corsi di perfezionamento in musicoterapia, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;

  • ï‚·  attività editoriale: pubblicazioni inerenti la musica e la didattica della musica, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, editoria musicale,

    produzione di registrazioni audio e video;

  • ï‚·  favorire la nascita di Enti o Gruppi, che anche per singoli settori si propongono scopi analoghi al

    proprio, favorendo la loro attività, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti e

    anche favorendo la loro adesione all’Associazione.
    3. Per il raggiungimento dei suoi scopi, l’Associazione potrà tra l’altro:
    - realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva e ciò in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazioni di servizi di modico valore e in conformità a quanto prescritto dall’art. 7 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del terzo Settore;
    - partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell’associazione medesima; l’Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
    - svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle attività istituzionali.
    4. L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte al comma 2, in conformità a quanto è prescritto dall’art. 6 del D. Lgs.3 luglio 2017 n. 117.

 

Art. 4 AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

1. Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti coloro che ne condividono scopi e finalità.

2. L’Associazione è composta da:
* soci fondatori: persone o enti che sono intervenute nell’atto di costituzione dell’Associazione;
* soci ordinari: persone o enti che si impegnano a versare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
* soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera e il loro sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione dell’associazione e al sostegno delle sue iniziative. I soci onorari sono esonerati dal versamento delle quote annuali.
3. L’ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio direttivo su domanda dell’interessato. La deliberazione di ammissione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.
4. In caso di mancata ammissione del richiedente, il Consiglio direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto entro trenta giorni dalla presentazione della domanda e comunicarla all’interessato. L’interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sulla delibera di rigetto si pronunci l’assemblea degli associati, i quali deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

​

Art. 5
PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso, dimissioni o esclusione.
2. Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio riceva la notifica della volontà di recesso; il recesso non dà diritto ad alcun rimborso neppure dell’eventuale quota associativa dell'anno nel corso del quale avviene il recesso stesso.
3. In presenza di gravi motivi, quali gravi inadempienze degli obblighi posti a carico degli associati dal presente statuto, l'associato può essere escluso dall'associazione con delibera del consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Nel caso che l'associato non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può chiedere che sulla sua esclusione si pronunci l'Assemblea degli associati: in tal caso la delibera di esclusione è sospesa sino alla pronuncia dell'Assemblea.
4. E’ escluso di diritto l’associato che non versi il contributo annuale entro dodici mesi dalla richiesta di versamento fatta dal Consiglio Direttivo.
5. Le quote non sono trasmissibili né rivalutabili e la perdita, per qualsiasi ipotesi, dello status di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione, nemmeno agli eredi del socio deceduto.

​

ART. 6
DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
1. Tutti gli associati sono eguali nell'esercizio dei diritti e nell'assolvimento dei doveri e contribuiscono in modo continuativo all'attività dell'associazione, essendo espressamente esclusa la

temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
2. Gli associati, ad eccezione dei soci onorari, sono tenuti al versamento di un contributo economico annuale, il cui importo è determinato ogni anno dal Consiglio Direttivo.
3. Gli associati avranno diritto di partecipazione all'attività associativa nonché alle assemblee che l'Associazione indice, con facoltà di assumere la parola.
4. A tutti gli associati spetta il diritto di voto nelle assemblee ed in particolare nelle assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
5. Gli associati hanno l'obbligo di osservare le disposizioni del presente statuto e dell’eventuale regolamento interno e di attivarsi fattivamente per il raggiungimento degli scopi dell’associazione.

​

ART. 7
LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE
1. Oltre le scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali, l’associazione deve tenere:

a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo, se nominato.
2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell’associazione, facendone apposita istanza al Consiglio Direttivo.

​

ART. 8
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
1. Tutti gli associati hanno diritto di voto nell’assemblea, purché in regola con il versamento del contributo annuale. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati. La delega non può essere conferita a un membro del

Consiglio Direttivo.

  

2. L’assemblea ha i seguenti compiti:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;
f) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
g) delibera sui programmi e progetti dell’associazione, sottoposti dal Consiglio Direttivo;
h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
3. L’assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice-Presidente ovvero da un numero di associati pari almeno a un terzo degli stessi, mediante avviso di convocazione, corredato dall’ordine del giorno, pubblicato sul sito internet dell’Associazione almeno quindici giorni prima della data dell’assemblea. L’avviso di convocazione può altresì essere inviato ai soci – in aggiunta o in sostituzione alla pubblicazione sul sito internet – almeno otto giorni prima all’indirizzo di posta elettronica da ciascuno comunicato in sede di iscrizione e iscritto nel libro soci.
In prima convocazione l’assemblea è validamente costituita con la presenza di più della metà degli associati e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l’assemblea delibera a maggioranza qualunque sia il numero dei presenti.
Per le delibere che riguardano la modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell’associazione è necessario il voto favorevole di più della metà degli associati.
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure, in sua assenza, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo ovvero dal Presidente nominato dall’assemblea stessa. L’assemblea nomina altresì un segretario che redige il verbale della deliberazione.
4. Tutti gli associati hanno diritto di intervento e di parola nell’assemblea, secondo le regole fissate dal Presidente dell’assemblea stessa.

​

ART. 9
CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’associazione e si compone di un numero dispari di persone fisiche, da un minimo di tre a un massimo di cinque, secondo quanto stabilito

dall’assemblea in sede di nomina.
I primi amministratori sono nominati dai soci fondatori in sede di atto costitutivo. Gli amministratori durano in carica cinque anni e sono sempre rieleggibili.

2. Nel caso in cui venga meno uno degli amministratori, l’assemblea, nella riunione successiva in cui verrà convocata, eleggerà un nuovo consigliere, che rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori, l’assemblea dovrà essere convocata senza indugio dai consiglieri superstiti per la nomina dei nuovi amministratori.

3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario. In sede di costituzione il Presidente viene nominato dai soci fondatori.
4. Al Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento al Vice-Presidente, spetta la rappresentanza dell’Ente.

5. Il Consiglio Direttivo viene convocato su istanza di uno dei suoi membri con avviso spedito a ciascun consigliere per posta elettronica almeno tre giorni prima e, nei casi di urgenza, almeno il giorno prima.
Il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi membri.

6. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a) gestire l’associazione, ponendo in essere tutte le attività necessarie per raggiungere gli scopi dell’associazione stessa;
b) dare esecuzione alle delibere dell’assemblea;
c) proporre all’assemblea programmi e progetti-quadro;
d) predisporre il bilancio;
e) deliberare il contributo annuale per gli associati, nonché l’ammissione e l’esclusione degli associati stessi;
f) predisporre proposte di modifica dello statuto da sottoporre all’assemblea.
7. La carica di amministratore è gratuita.

​

ART. 10
ORGANO DI CONTROLLO
1. La nomina dell’organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dalle vigenti leggi ovvero nel

caso l’assemblea degli associati ne ravvisi la necessità.
2. Nel caso debba essere nominato, l’organo di controllo è monocratico e si compone di un soggetto esterno, eletto dall’assemblea degli associati e avente i requisiti richiesti a tal fine dalla legge. Esso può esercitare, al superamento dei limiti previsti dall’art. 31 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, anche la revisione legale dei conti.
3. L’organo di controllo, se nominato, deve essere costituito da un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo resta in carica tre anni ed è rinominabile.

​

ART. 11 PATRIMONIO

Il patrimonio dell’associazione è costituito:
a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni o lasciti.
Il patrimonio dell’associazione potrà essere utilizzato solo per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si applica in ogni caso l’art. 8 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
Le entrate dell’associazione sono costituite:
a) dai contributi annuali;
b) dal ricavato dall’organizzazione di manifestazioni o eventi o dalla partecipazione agli stessi;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

​

ART. 12 BILANCIO

1. Gli esercizi dell’associazione si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Se L’associazione ha ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
3. Il bilancio deve essere sottoposto per l’approvazione all’assemblea degli associati entro il trenta aprile di ogni anno.
4. Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E’ vietata ogni forma di distribuzione di utili o avanzi di gestione a favore degli associati.

 

ART. 13 DURATA

La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.

ART. 14
SCIOGLIMENTO
1. L’eventuale scioglimento della associazione sarà deciso dall’assemblea con delibera da adottarsi

con il voto favorevole di più della metà degli associati.
2. In caso di scioglimento o estinzione dell’associazione il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Statale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo Settore secondo le disposizioni stabilite nella delibera assembleare di scioglimento.
3. In ogni caso di estinzione o di scioglimento si applica, per quanto non previsto dal presente articolo, la disciplina di cui all’art. 9 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

​

ART. 15

RINVIO
Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto si applica la normativa vigente e in particolare

la disciplina di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
Fino a quando non verrà istituito il Registro unico nazionale del Terzo Settore e quindi fino a quando l’Associazione non sarà stata iscritta a tale Registro, essa viene disciplinata dalle norme di questo statuto e da quelle in materia di associazioni non riconosciute.

​

​

bottom of page